Il Diritto all'Oblio

Reputation Manager è in grado di offrirti un servizio professionale di supporto e consulenza per quanto riguarda le procedure inerenti al diritto all'oblio.
Segnalaci i link lesivi per la tua identità e un team specializzato strutturerà il piano di intervento reputazionale conforme alle tue esigenze.

Richiedici subito senza impegno la rimozione di link, notizie e contenuti su internet e su Google

Maggiori informazioni sul diritto all'oblio e GDPR



Vuoi eliminare link o immagini da Google?
Vuoi esercitare il tuo diritto all’oblio?
Contattaci ora

    * campi obbligatori


    Chi siamo


    Reputation Manager S.p.A. Società Benefit
    Via Santa Radegonda, 16 – 20121, Milano
    Via G.D’Annunzio, 27 – 20016, Pero (MI)
    Piazza Madama, 7 - 00186, Roma


    Tel: +39 02 928501
    Fax: +3902 45509455
    E-mail: info@reputationmanager.it

    Scopri di più



    Google respinge circa il 60% di rimozioni URL

    Rivolgiti a Reputation Manager per una maggior garanzia di riuscita

    Google  ha reso noti i dati inerenti alle segnalazioni e richieste di rimozioni di contenuti indicizzati ai sensi delle leggi europee sulla privacy e diritto all'oblio. Per quanto riguarda le statistiche inerenti all'Italia da maggio 2014 a fine 2022:

    • 111.639 richieste totali
    • 458.771 URL di cui è stata richiesta la rimozione
    • 40% circa richieste accettate
    • 60% circa richieste inevase o respinte

    Fonte: Google  - Rapporto sulla trasparenza


    Cos'è il Diritto all'Oblio?

    Diritto all'oblio

    Il diritto all'oblio come garanzia costituzionale anche nel web

    Per Diritto all'Oblio viene inteso il diritto spettante ad ogni cittadino di richiedere la cancellazione (ma anche aggiornamento e modifica) di una notizia che lo riguardi in prima persona anche ai fini reputazionali. Il diritto alla tutela della reputazione, infatti, è posto tra i diritti inviolabili dell'uomo e riconosciuto e tutelato dalla nostra costituzione (art.2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"). E' sancito pertanto il diritto di ogni individuo ad essere dimenticato e a non essere più ricordato per quei fatti che siano stati oggetto di cronaca in passato, destinati a riflettere nella sua sfera privata. Diritto che è necessario tutelare anche su Internet.

    L'indicizzazione e la deindicizzazione dei link delle notizie su Google e altri motori

    Con la digitalizzazione infatti tutti i grandi quotidiani hanno messo a disposizione nel web il proprio archivio storico, prima appannaggio di pochi, rendendo disponibile al grande pubblico tutti gli articoli pubblicati negli anni passati: se le notizie fossero conservate solamente all'interno dei rispettivi siti delle testate, questi continuerebbero ad essere disponibili solamente mediante una ricerca mirata all'interno del sito stesso. La necessità di eliminare i link dai motori di ricerca come Google deriva dall'indicizzazione automatica da loro attuata, che ha però consentito di rendere le notizie di pubblico dominio semplicemente svolgendo una ricerca con il nome del soggetto interessato. Così facendo le persone che in passato (a volte anche molto remoto) erano state oggetto di vicende giudiziarie, rischiano di vedere il proprio nome e la propria immagine fotografica associate alla vicenda (obsoleta) in maniera perpetua, sia essa risolta, scontata o anche giudicata non veritiera dagli organi competenti, compromettendo la reputazione dell'interessato. Per questo l'esigenza di rimuovere questi dati dai motori di ricerca (come anche la cancellazione delle foto dal web) è diventata importante per gli individui.

    La storia del diritto all'oblio e il GDPR europeo

    Già da alcuni anni si parla di Diritto all'oblio in internet in contesto Europeo, da quando Viviane Reding (Commissario Europeo per la Giustizia) dichiarò l'intenzione dell'Unione Europea di avviare un intervento legislativo in materia. Nel 2012 l'Europa si muove in questo senso studiando numerose norme per assicurare il diritto all'oblio sul web a tutti gli utenti di internet: l'intento era quello di limitare la raccolta delle informazioni personali, includendo solo quelle strettamente necessarie e proponendo un'informativa chiara e completa in cui vengano spiegati i fini della raccolta e consentendone una rimozione completa. La Commissione Europea pone la sua attenzione principalmente su tre punti:

    • Diritto all'Oblio
    • Trasparenza
    • Irrilevanza della territorialità dei dati nella tutela

    In sostanza si vuole consentire il diritto a non essere ricordati online per tutti quei fatti che siano stati dimostrati non pertinenti, non rilevanti e non più di interesse pubblico e il diritto a essere informati sull'utilizzo che viene fatto dei propri dati con la possibilità per gli utenti di segnalarne agli organi competenti l'uso illecito e/o inappropriato e chiedere la cancellazione delle informazioni da internet in merito a queste vicende. Per garantire una tutela più ampia si richiede l'utilizzo di una legislazione comune che possa prescindere dal luogo in cui i dati vengono trattati e dall'ubicazione geografica di chi si incarica di fornire i servizi web.
    Tutto ciò presuppone una significativa riformulazione del diritto alla privacy e al controllo dei dati personali, con una particolare attenzione ai dati su internet: prima di arrivare a ciò è però necessario risolvere il più grande contrasto emerso in questi anni, ovvero la contrapposizione tra diritto all'oblio e diritto all'informazione e ad essere informato che, per il momento, rappresenta il nodo più complicato da sciogliere.
    Grazie all'avvento del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati GDPR del 2016, si sono cristallizzati legalmente diritti e modalità di tutela (come anche la cancellazione delle notizie dal web qualora ricorrano i presupposti) degli stessi che prima erano affidati solo a pronunce di tipo giurisprudenziale sia a livello nazionale che europeo.

    Le Pronunce delle Corti a supporto del Diritto all’Oblio

    Diritto Oblio - Corte Giustizia UE

    Anche la Corte di Cassazione si è espressa sull'argomento con la sentenza che ha determinato l'accoglimento del diritto all'oblio, inteso come la deindicizzazione dei link dai motori di ricerca, in molte corti ordinarie. La sentenza n.5525/2012 indica linee guida fondamentali: negli atti si legge che il Diritto all'Oblio è volto a salvaguardare l'identità personale del soggetto dalla divulgazione di "informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità" (autodeterminazione informativa). In sostanza viene definito che un cittadino ha la possibilità di richiedere la cancellazione di notizie online (comprese foto e altri dati personali) a lui afferenti che con il passare del tempo non risultino più coerenti con la realtà della situazione attuale della sua esistenza.

    Blocco dei contenuti indicizzati da Google

    Nella storica sentenza del 13 Maggio 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata ad esprimersi sulla richiesta di rimozione di dati pronunciata da un cittadino spagnolo, il quale richiedeva la rimozione di link lesivi che lo riguardavano appartenenti al suo passato, non più attinenti con il presente, e che quindi la vicenda non doveva più essere ricondotta al suo nome. La Corte ha approvato la richiesta di eliminazione dei link dal motore di ricerca e ha inoltre sancito che lo stesso Google (riconoscendo in capo a questa entità lo status di Titolare del Trattamento dei Dati) è obbligato a rimuovere i link dall'elenco dei risultati di ricerca, ottenuti digitando il nome di una persona, cioè quei contenuti online che riconducono a notizie ritenute lesive per il soggetto, senza però che le notizie vengano rimosse dal sito in cui compaiono e anche se la pubblicazione sia di per sé lecita. Il giudice ha dichiarato quindi che, sulla base degli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il richiedente abbia la facoltà di chiedere che l'informazione non sia più messa a disposizione di tutti attraverso i risultati dei motori di ricerca (richiesta diritto all'oblio tramite deindicizzazione).
    Attualmente la sentenza riguarda solo l'Europa ma ha aperto la strada a modalità ulteriori per la tutela del diritto all'oblio in tutto il mondo e all'autodeterminazione informativa.

    L'evoluzione della normativa e il diritto all'oblio nel GDPR

    Nel susseguirsi degli anni, le esigenze dei cittadini per poter vedersi riconosciuti i propri diritti fondamentali hanno portato il legislatore a confrontarsi su vari temi. Di rilevanza preponderante la possibilità di cancellare i contenuti online e quindi la gestione dei propri diritti in relazione al diritto alla privacy.
    Ddl 1415° (11 giugno 2009): all'interno del decreto sulle intercettazioni, il comma 28 dell'art. 1 indica che il responsabile di ogni sito informatico abbia gli stessi obblighi previsti, dalla Legge sulla Stampa, per i direttori di testate giornalistiche, ovvero quello della rettifica di notizie non veritiere. I cittadini si vedono riconosciuto il diritto di rettifica delle notizie online.
    Diritto all'oblio (20 maggio 2009): l'On Lussana ha presentato una proposta di legge per garantire ai cittadini sottoposti a procedimenti penali il diritto all'oblio una volta trascorso un determinato lasso di tempo, riguardante immagini, dati e notizie i quali non devono più essere a disposizione di chiunque. I dati relativi a provvedimenti giudiziari "scaduti" che riverberano online possono essere deindicizzati e aggiornati.
    Art. 7 d.lgs. n.196 del 2003 Codice Privacy: dispone che ogni soggetto interessato abbia il diritto di sapere in ogni momento chi sia in possesso dei propri dati personali e quale sia l'utilizzo che intenda farne, potendo opporsi al loro trattamento (vedi richiesta di deindicizzazione, cancellazione, blocco dal web) tramite richiesta di rimozione, rettifica o aggiornamento.
    Art. 17 GDPR 2016/679: rubricato "Diritto all'oblio" non solo su internet che dispone: "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo [...]. Il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali qualora non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento". Lo Stesso Regolamento GDPR 2016/679 dispone, art. 6 che il trattamento dei dati non può prevaricare gli interessi dei diritti o delle libertà fondamentali dell'interessato. Ribadendo il bisogno di riequilibrare gli interessi in gioco: diritto all'oblio e diritto all'informazione.
    La materia del diritto all'oblio e la rimozione dei contenuti (link) online è in costante evoluzione sia sul piano legislativo che giurisprudenziale. Nella pratica, la valorizzazione e la tutela del diritto all'oblio necessità di competenze tecniche informatiche e tecniche giuridiche idonee per permettere un'effettiva autodeterminazione informativa e salvaguardare così la propria reputazione digitale. Molte volte gli interessati non hanno solo bisogno di rimuovere contenuti testuali come articoli o simili, ma la rimozione delle proprie foto da interne, la rimozione dei video dal web, rispondono a esigenze di tutela della sfera privata che l'avvento dell'utilizzo dei Social ha reso difficile.

    "Diritto all'oblio e reputazione online"

    Andrea Barchiesi a Caffe Affari parla della relazione tra diritto all'oblio e reputazione online.